Chi può diventare socio?
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società . Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
Quali sono le limitazioni all'acquisto della qualità di socio?
Non possono far parte della Società i soggetti che:
- siano interdetti, inabilitati, falliti;
- non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385;
- svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società ;
- siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Qual'è la procedura di ammissione a socio?
Per l'ammissione a socio:
- l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi dello Statuto Sociale o richieste dalla Società in via generale;
- Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento;
- in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.